videoCLUB Brescello

statuto

STATUTO VideoCLUB BRESCELLO
dal Settembre 2006 Associato FEDIC
(dopo variazione del 2009)

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO

Art. 1 – E’ costituita in Lentigione di Brescello, con sede in Via Salvemini n° 14 un’Associazione denominata “VideoCLUB Brescello”.

Art. 2 – La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 3 – Scopo dell’Associazione è quello di promuovere la diffusione della cultura cinematografica attraverso proiezioni di film, dibattiti, pubblicazioni, incontri con tutto ciò che è manifestazione del mondo cinematografico e attività similari. L’Associazione non ha fini di lucro e la sua attività non può subire condizionamenti partitici, economici, confessionali, che siano in contrasto con le norme del presente Statuto.

Art. 4 – L’Associazione si intende costituita da quanti sono intervenuti nell’Atto Costitutivo e da quanti aventi i requisiti prescritti vi aderiranno in seguito, secondo le modalità previste nel successivo articolo.

SOCI

Art. 5 – I soci si distinguono in ordinari, onorari e fondatori. Per diventare soci ordinari bisogna fare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, il che comporta l’accettazione delle norme del presente Statuto e di tutte le sue eventuali modifiche, nonché l’obbligo di osservare le deliberazioni fatte dagli organi sociali in base allo Statuto.
Il Consiglio Direttivo può deliberare la reiezione della domanda di ammissione.
– L’Associazione si impegna a riservare le proiezioni e le proprie attività ai soci muniti di tessera annuale.
– I minori, seppure facenti parte dei soci, non sono ammessi alle proiezioni dei film aventi tale divieto, o che non abbiano chiesto il nulla osta di circolazione.
Soci onorari sono tutti coloro che hanno particolari benemerenze nel settore delle attività cinematografiche e sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo. Essi hanno tutti i doveri e i diritti dei soci ordinari.
Soci fondatori sono coloro che sono intervenuti nell’atto costitutivo. Essi hanno tutti i doveri e i diritti dei soci ordinari salvo l’obbligo di fare domanda di ammissione.

Art. 6 – Tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, hanno diritto di partecipare alle Assemblee sociali, con diritto di voto, e possono essere eletti a far parte delle cariche sociali;
(eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale).
Non hanno tale diritto i soci che non hanno pagato la quota annuale 15 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.
I soci, finchè dura l’Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune, a norma dell’art. 37 del Codice Civile. (1)

Art. 7 – La qualifica di socio si perde per:
– Recesso del socio;
– Espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo, con diritto di appello entro 30 giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione;
– Decadenza, quando il socio non paga la quota annuale entro 30 giorni dal termine dell’anno sociale e, per i soci onorari, automaticamente per decorrenza del termine dell’anno sociale.
Nei casi di recesso e di espulsione, il socio non ha diritto alla restituzione delle quote versate.
La stessa quota associativa non è trasmissibile ad altra persona ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

PATRIMONIO

Art. 8 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito: dalle quote sociali, dai contributi, dai premi e dalle elargizioni di privati, di Enti e di Istituzioni ed Amministrazioni pubbliche.
– Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ORGANI SOCIALI

Art. 9 – Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo.

Art. 10 – L’Assemblea, alla quale partecipano tutti i soci, come specificato anche nell’art. 6, viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci.
L’Assemblea discute e approva i bilanci consuntivi e preventivi presentati dal Consiglio Direttivo. Formula le direttive per il raggiungimento delle finalità e degli scopi sociali e delibera sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione.
Per il suo svolgimento e le sue deliberazioni valgono le norme dell’Art. 21 del Codice Civile. (2)

Art. 11 – I soci sono convocati con affissione nella sede sociale e con invio di lettera, di una E-Mail o di un SMS con un preavviso di almeno 15 giorni sulla data fissata per l’Assemblea.
La delega è ammessa ma nessuno può rappresentare più di 2 soci.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo si compone di 5 membri eletti dall’Assemblea e scelti tra i soci dell’Associazione.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione. Esso elegge nel suo seno un Presidente, un vice-Presidente ed un Segretario e Tesoriere, che conserva i documenti e redige i verbali delle riunioni degli organi collegiali. Il Consiglio Direttivo dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea; fissa annualmente la quota sociale; delibera l’ammissione, la decadenza e l’espulsione del socio.
Ed ha l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13 – L’anno sociale inizia il 1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre.

SCIOGLIMENTO

Art. 14 – in caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea procede alla nomina di un liquidatore. Il patrimonio risultante dalle operazioni di liquidazione deve essere obbligatoriamente devoluto, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

(1)Art. 37 Codice Civile – Fondo comune.
I contributi degli associati e i beni acquisiti con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

(2) Art. 21 Codice Civile – Deliberazioni dell’Assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.